Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche chi ha omesso di inviare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. n. 176/2022, necessaria per utilizzare in compensazione, dopo il 16 marzo 2023, i crediti di imposta energia e gas, può ottenere l’agevolazione grazie all’istituto della “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012) a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza

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